L’ALLIEVO DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
La quota di partecipazione al corso è di € 340,00 (esente IVA art. 10 punto 20 D.P.R. 633/1972) e si compone di € 100,00 di quota di iscrizione e € 240,00 di quota di frequenza.
Quota di iscrizione:
La quota di iscrizione di € 100,00 (esente IVA art. 10 punto 20 D.P.R. 633/1972) sarà restituita solo ed esclusivamente nel caso in cui il corso non dovesse essere realizzato. In caso di ritiro prima dei cinque giorni antecedenti l’inizio del corso la quota rimarra’ valida per l’iscrizione ad un corso successivo limitatamente all’anno solare in corso;
Quota di frequenza:
La quota di frequenza è di € 240,00 (esente IVA art. 10 punto 20 D.P.R. 633/1972) e sarà restituita solo ed esclusivamente nel caso in cui il corso non dovesse essere realizzato. In caso di ritiro dal corso il corsista avra’ diritto alla restituzione del 40% della quota di frequenza solo se invia comunicazione scritta di ritiro prima della seconda lezione; qualora la comunicazione non pervenga entro tale termine, si precisa che la quota di frequenza non verra’ restituita.
ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI
– La data di inizio corso, comunicata al momento della compilazione della presente, e l’effettivo avvio del corso sono subordinate al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni e potranno subire variazioni;
– la data di inizio corso comunicata al momento della sottoscrizione della presente scheda e’ orientativa;
– l’allievo deve attendere comunicazione (tramite telefono, oppure FAX, oppure E-MAIL) di avvio del corso;
– le date di svolgimento del corso possono subire variazioni per motivi organizzativi
– l’allievo non potra’ essere ammesso alle lezioni del corso se risulta non aver adempiuto al diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente e non aver compiuto 18 anni di eta';
– sara’ ammesso all’esame finale soltanto se avra’ frequentato almeno il 85% delle ore di lezione del corso. In caso di superamento del limite massimo di assenze non e’ garantita la possibilita’ di recupero poiché la stessa e’ subordinata all’autorizzazione da parte della Regione Veneto; i recuperi eventualmente autorizzati avranno un costo di 70,00€/ ora; il costo di 70,00€sara’ applicato anche nel caso di recuperi inferiori all’ora per ciascuna materia. I recuperi devono essere richiesti dall’allievo entro la data di fine corso; si invita dunque ciascun corsista a tenere conto delle proprie assenze, per poter predisporre per tempo il recupero.
Al riguardo si informa che il registro delle lezioni, vidimato dalla Regione Veneto, ha valenza di atto pubblico, percio’ ogni falsa attestazione apposta su di esso rappresenta un’ipotesi di falsita’ in atto pubblico, perseguibile penalmente (Corte di Cassazione n. 8458 del 29/09/81). Di conseguenza, ogni firma apposta deve essere leggibile, riconoscibile ed equivalente.
La Regione Veneto ammette inserimenti di allievi ad attivita’ gia’ avviata, entro il limite di allievi ammissibili per ciascun corso. Tuttavia le lezioni perse verranno considerate dalla Regione Veneto come assenze ai fini del raggiungimento del 85% di frequenza richiesto per l’ammissione all’esame finale.
– eventuali richieste di crediti formativi dovranno essere presentate al momento dell’iscrizione e dovranno essere autorizzate dalla Regione del Veneto; l’esame conclusivo sara’ comunque su tutte le materie anche in caso di riconoscimento dei crediti stessi.
REQUISITI PROFESSIONALI E MORALI
Dichiara di avere compiuto i 18 anni di età e di aver adempiuto al diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente;
Dichiara di essere a conoscenza che, come previsto dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 art. 5, per ottenere l’iscrizione al ruolo il richiedente deve:
1. Non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio […];
Il richiedente deve inoltre:
1. aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni ovvero il suddetto corso di qualifica per AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO;
2. oppure, in alternativa al corso di cui sopra, aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con qualifica di concetto e mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite o dipendente di un ente o società del settore finanziario, creditizio, o fiduciario con compiti di intermediazione finanziaria; essere stato titolare/contitolare di un’impresa che ha svolto attività di vendita per almeno 2 anni negli ultimi cinque; essere stato collaboratore o socio non legale rappresentante di Snc con mansioni di organizzazione e direzione delle vendite, per almeno due anni negli ultimi cinque, di un’impresa che ha esercitato attività di vendita o di agenzia di rappresentanza; iscritto al Ruolo Agenti e Rappresentanti come persona fisica o società
3. oppure, in alternativa al corso di cui sopra, aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche.
Dichiara inoltre di essere stato informato su quanto segue:
– a seguito della sentenza della Corte di Giustizia della CE N. 86/653/CEE confermata da sentenza della Corte di Cassazione del 18 Marzo 2002 N. 3914 il contratto di agenzia è valido e acconsente l’iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio anche agli agenti non iscritti al RAR (Ruolo Agenti e Rappresentanti). Detto ruolo, peraltro, mantiene e conserva la sua completa valenza di organismo che svolge una funzione di garanzia sulla moralità e capacità professionali degli iscritti e di affidabilità a favore delle ditte mandanti.
– L’attività di agente/rappresentante non può essere esercitata da chi è dipendente di imprese, associazioni o enti privati o pubblici (fatta eccezione dipendenti pubblici con part-time non superiore al 50%) e da chi è iscritto nel Ruolo Mediatori.
TITOLO DI STUDIO
Il titolo di studio deve essere presentato in copia semplice. In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno dell’Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica, dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.
In caso di titoli di studio conseguiti al di fuori dell’U.E. dovrà essere esibito titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con Apostille. Ogni documento deve essere accompagnato da traduzione giurata in lingua italiana. Possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto;
f) certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2.