Il corso, riconosciuto dalla Regione del Veneto, è rivolto a coloro che desiderano aprire uno studio in cui effettuare tatuaggi e piercing o svolgere questa professione presso strutture professionali o altri centri dedicati alla realizzazione di trucchi permanenti o semi-permanenti come previsto dagli specifici regolamenti comunicali per la disciplina delle attività di tatuaggi e piercing.
Il percorso formativo, della durata di 90 ore, permetterà di approfondire gli aspetti igienico sanitari del settore, le basi della semeiotica specifica, le tecniche di disinfezione, la preparazione di un campo sterile ed il suo mantenimento, la conoscenza della cute e delle mucose. Tutti aspetti che aiuteranno a prevenire i principali rischi per la salute connessi all’attività di tatuaggio e piercing.
Le lezioni del corso sono state pianificate prevalentemente in orario serale e durante i sabati per favorire la partecipazione a quanti sono impegnati in attività lavorative o altri percorsi di studio.
Al termine del corso di 90 ore è previsto un esame di abilitazione a cui potranno accedere gli allievi che abbiano raggiunto almeno il 90% di frequenza sul totale monte ore.
Per quanti sono in possesso di qualifica professionale di estetista è previsto un credito formativo di massimo 20 ore corrispondente al modulo 1. Per la verifica del credito è necessario fare richiesta con congruo anticipo, rispetto all’avvio del corso, essendo necessaria autorizzazione regionale.
Vi ricordiamo inoltre che:
– per poter svolgere l’attività il titolare di impresa individuale o i legali rappresentanti e gli altri soggetti elencati dall’art. 2 del DPR 3 giugno 1998 n. 252, nel caso di associazioni, società e consorzi, cooperative (precisamente tutti i componenti del consiglio di amministrazione per le S.p.A. e S.r.l., i soci accomandatari per le s.a.s., i soci amministratori per le s.n.c.) nonché, l’eventuale persona preposta all’attività, necessitano dell’assenza di pregiudiziali (di cui all’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 antimafia)
– gli operatori di tatuaggio e piercing devono aver compiuto il 18° anno di età ed essere in possesso dell’idoneità soggettiva che si ottiene con la frequenza al corso previsto con DGR n. 693 del 23.03.2001. Sono riconosciute le attestazioni rilasciate da altre Regioni, a condizione che venga documentato che i percorsi formativi sono stati realizzati conformemente alle indicazioni contenute nelle “Linee guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza di cui alla nota del Ministero della Sanità n. 2.8./170 del 20.02.1998.
Come previsto dalla normativa di riferimento, gli interessati devono:
- essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero stranieri residenti nel territorio della Repubblica Italiana e avere raggiunto la maggiore età;
- avere il godimento dei diritti civili – non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito (salvo riabilitazione) – non essere stato condannato per i reati elencati nell’art. 2 della legge 39/89 – non essere sottoposto a provvedimenti antimafia;
- esercitare l’attività nella circoscrizione del Comune e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dove intendono iscriversi;
- aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative agli obblighi scolastici vigenti al momento della loro età scolare;
- avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado*.
*Il titolo di studio deve essere presentato in copia semplice. In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno dell’Unione Europea ogni documento presentato in originale o copia autentica, dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In caso di titoli di studio conseguiti al di fuori dell’U.E. dovrà essere esibito titolo originale o copia autentica di originale legalizzato con Apostille. Ogni documento deve essere accompagnato da traduzione giurata in lingua italiana.
Ai fini dell’attestazione della conoscenza della lingua italiana, possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma di licenza media conseguito in Italia; b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale; c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia; d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia; e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla regione Veneto; f) certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2.
Normativa di riferimento
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DGR n. 11 del 09/01/2013
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DPR 7 settembre 2010 n. 160 – Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita’ produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “antimafia”.
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Circolare del Ministero della Sanità n. 2.8./170 del 05.02.1998.
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Legge 7 agosto 1990 n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
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Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di tatuaggio e piercing
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